9 domande e risposte sulla riforma dello sport in vigore dal 1 luglio 23
19/05/2023
Il decreto cosiddetto Milleproroghe (dl n. 29 dicembre 2022, n. 198) ha prorogato l’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento sportivo al 1° luglio 2023, ma i dubbi di tanti enti che si preparano a questa nuova impostazione continuano ad essere numerosi.
Il portale di servizi per il terzo settore Arsea mette a disposizione delle realtà associative del terzo settore una serie di FAQ per rispondere ad alcuni di questi interrogativi.
- Possiamo utilizzare l’istituto del compenso sportivo fino a giugno 2023? La risposta a questa domanda è sì poiché non risulta ancora abrogato l’articolo 67, comma 1 lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi nella parte relativa all’erogazione di tali compensi.
- Chi possiamo definire come lavoratori sportivi? Si considera lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
- È vero che la riforma equipara sotto il profilo lavorativo il settore dilettantistico a quello professionistico? no, quello che prevede la riforma è chiarire che nel settore dilettantistico le collaborazioni o sono rese effettivamente da volontari o sono rese da lavoratori e come tutti i lavoratori sono meritevoli di tutele previdenziali e assicurative.
- Come possiamo gestire le collaborazioni spot di arbitri e tecnici che nella maggior parte dei casi sono di modesta entità annua? La risposta spontanea dovrebbe essere la collaborazione di natura autonoma occasionale mentre è espressamente esclusa la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali (anche noti come Presto) con riferimento alle collaborazioni sportive.
- Per svolgere l’attività di istruttore all’interno di una ASD/SSD è necessario essere in possesso di abilitazioni? Bisogna valutare i seguenti aspetti:
- a) norme speciali, b) norme generali, c) vincoli dettati dall’organismo sportivo affiliante, d) responsabilità dell’organizzatore
- È possibile per una fondazione ETS operante nel settore sportivo acquisire la qualifica di organizzazione sportiva? La risposta, per il momento, è negativa
- È possibile qualificare come organizzazione sportiva un sodalizio che si limita a gestire impianti sportivi? Non è possibile con la riforma ma non lo era neppure prima
- Si può definire organizzazione sportiva il sodalizio che si limiti, alternativamente, a organizzare corsi o manifestazioni sportive? nel decreto legislativo 36/2021 il cui articolo 2 definisce come associazione o società sportiva dilettantistica “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Il correttivo al decreto legislativo 36/2021 ha introdotto però all’articolo 38 il comma 1-bis ai sensi del quale “L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”. Si ritiene opportuno un provvedimento di prassi che chiarisca che non possa essere pertanto contestata la natura di organizzazione sportiva a chi svolga indifferentemente solo attività agonistica o solo attività didattica.
- Quali implicazioni presenta il noleggiare a terzi l’impianto sportivo che gestiamo? Il noleggio è sempre stato qualificato come attività fiscalmente rilevante da assoggettare ad Iva. Fa eccezione la concessione dell’impianto sportivo ad altra Asd/Ssd affiliata al medesimo organismo sportivo o ad una Federazione sportiva nazionale se entrambe le organizzazioni sono affiliate a Federazioni sportive nazionali. È quindi possibile applicare l’agevolazione a condizione che la concessione dell’impianto sportivo sia concepita in un’ottica di contribuzione alla spesa di gestione e non di sfruttamento commerciale degli spazi.