a Tutela sanitaria - Piano Attivita 22-23 - CSI Lecco - Centro Sportivo Italiano

Tutela sanitaria


TUTELA SANITARIA

 

NORME GENERALI
Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI.

 

LEGISLAZIONE SULL'ATTIVITA' AGONISTICA E NON AGONISTICA
I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati sono i seguenti:

  1. Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;
  2. Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto “Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”); Decreto del Ministero della Salute dell’08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell’attività sportiva.

 

VISITE MEDICHE

Attività agonistica
Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport. Per la partecipazione di persone NON tesserate a manifestazioni che, pur non agonistiche o di tipo ludico-motorio, sono caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, e patrocinate dal CSI, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, la certificazione medica deve essere quella prevista dall’art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, previa rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi, e redatta su apposito modello predefinito (allegato D allo stesso Decreto 24/04/2013).

 

Attività non agonistica


Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
E' sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:

  • anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
  • un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare;
  • un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
  • un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

 

N.B.: Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo.

 

Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico
Non sono tenuti all’obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali:

  • AM corsi di attività motoria, in particolare rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, posturale, riabilitativa ecc.)
  • GM giochi motori
  • LU attività ludica
  • CAM Gruppi di cammino
  • BIG bigliardino
  • YOG yoga
  • Attività arbitrale a scarso o nullo impegno cardiovascolare
  • Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (NA)

 

Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche per il tramite della Società o Associazione sportiva di affiliazione.

 

Per visionare la versione completa di queste normative, vai all’indirizzo:
https://www.csi.lecco.it/Normative/Tutela_Sanitaria.html