a Calcio - integrazioni al regolamento. - Piano Attivita 22-23 - CSI Lecco - Centro Sportivo Italiano

Calcio - integrazioni al regolamento.


INTEGRAZIONI A "NORME e REGOLE IN EVIDENZA”

 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5

 

NORME GENERALI:

  1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare con CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
  2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.
  3. Non sussiste divieto di partecipazione all’attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all’attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

 

CATEGORIE “RAGAZZI” – “ALLIEVI” – “JUNIORES”

  1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l’attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.

 

CATEGORIE “TOP JUNIOR” e “OPEN”

  • Possono partecipare all’attività CSI per il: 
  1. Calcio a 11 maschile: i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria e i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria; 
  2. Calcio a 11 femminile: le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di serie A e B e le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;
  3. Calcio a 7 maschile: i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria; i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
  4. Calcio a 7 femminile: le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B; le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di serie A
  5. Calcio a 5 maschile: i tesserati FIGC di calcio a 5; con esclusione degli atleti di Serie A e B; i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria;
  6. Calcio a 5 femminile: le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite; le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;
  • Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
  • I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente punto 1.
  • Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.
  • Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1° luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente punto 1.
  • Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o Categorie vietate (dal precedente punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.
  • Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata ( di cui al precedente punto 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.
  • Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.
  • In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 50 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

 

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio: Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’art. 14 del “Regolamento generale dei Campionati Nazionali CSI”.

 

Nelle fasi finali zonali o provinciali ogni Società potrà utilizzare solamente quegli atleti tesserati FIGC che abbiano preso parte ad almeno otto partite nel corso della fase eliminatoria del campionato. Per il calcio a 11 “prendere parte” a gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori. Per il calcio a 5 e a 7 “prendere parte” a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori con conseguente presenza tra i titolari o le riserve.

 

AMMONIZIONI FASI FINALI
Ai tesserati che partecipano alle fasi finali dei campionati e che nel corso della stagione sportiva hanno ricevuto solo la prima, la seconda o la terza ammonizione, e nessuna squalifica di alcun tipo, verranno azzerate le suddette ammonizioni.

 

RECUPERO GARE RINVIATE O SOSPESE
Le società interessate devono comunicare entro cinque giorni dalla data rinviata, la data e l’orario concordati del recupero, che deve essere compreso nei 20 giorni successivi alla data della gara rinviata e, comunque, prima dell’ultima giornata di campionato in calendario. Nel caso le squadre non rispettassero suddetti termini, la commissione calcio, alla scadenza della data di proroga concessa per la comunicazione della data di recupero, constatando la negligenza delle squadre, annullerà la partita, che verrà omologata con la sconfitta ad entrambe le squadre.

 

RAPPORTINO DI FINE GARA
Alla fine delle partite arbitrate da direttori di gara ufficiali, verrà rilasciato alle squadre una copia del “rapportino di fine gara” nel quale l’arbitro avrà riportato il risultato finale della gara, il numero di maglia e il nominativo degli ammoniti e degli espulsi (non obbligatoriamente quelli verificatesi dopo il segnale di chiusura della gara) sia atleti che dirigenti. I dirigenti o i capitani delle due squadre devono ritirare copia del rapportino e controllare subito la veridicità di quanto l’arbitro ha scritto, ed in caso contrario fargli notare le imprecisioni scritte e le eventuali dimenticanze.