Regolamento di applicazione dei crediti
formativi all'interno del sistema formativo del Centro Sportivo Italiano
  1. Il sistema formativo del Centro Sportivo Italiano si basa sulla logica dei crediti formativi.

  2. Il credito formativo è una misura del carico di lavoro svolto per affinare capacità e acquisire conoscenze, abilità e competenze nell'ambito dello specifico itinerario formativo.

  3. I crediti risultano maturati definitivamente al superamento dell'esame e sono indipendenti dal voto riportato.

  4. Ogni itinerario formativo del CSI è composto di 100 crediti formativi.

  5. L'accesso all'esame è consentito solo ed esclusivamente al riconoscimento dei 100 crediti formativi previsti dagli itinerari formativi. Durante l'itinerario formativo, sulla base dei crediti formativi acquisiti e secondo le indicazioni del coordinamento nazionale della formazione, vengono rilasciati attestati intermedi di qualificazione; gli stessi sono definibili a livello territoriale dai Consigli regionali competenti, su proposta delle sedi regionali delle scuole di formazione.

  6. L'attribuzione dei crediti formativi per ciascuna area-tematica del sistema formativo è demandata alle sedi centrali delle scuole di formazione del CSI.

  7. I crediti formativi sono riconosciuti dalle sedi regionali/interregionali delle scuole di formazione del CSI, le quali provvedono ad inviare alla sede centrale tutta la documentazione utile per l'eventuale inserimento negli albi.

  8. L'indicazione dei crediti formativi conseguiti a livello territoriale compete al coordinatore territoriale della formazione, il quale provvede a darne comunicazione alla sede regionale della scuola di formazione competente per il relativo riconoscimento.

  9. L'indicazione dei crediti formativi conseguiti a livello regionale compete al coordinatore regionale della formazione, il quale provvede a darne comunicazione alla sede regionale della scuola di formazione competente per il relativo riconoscimento.

  10. L'indicazione dei crediti formativi conseguiti a livello nazionale compete al coordinatore nazionale della formazione, il quale provvede a darne comunicazione alla sede regionale della scuola di formazione competente per il relativo riconoscimento.

  11. Ogni mancato riconoscimento va motivato al coordinatore della formazione competente.

  12. L'acquisizione definitiva dei crediti avviene al completamento dell'itinerario formativo.

  13. I crediti riconosciuti derivano da:
    a) percorsi formativi compiuti a livello territoriale, regionale e nazionale all'interno del CSI e da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali);
    b) esperienze sul campo maturate in ambito di comitato territoriale, regionale, nazionale o studi personali coerenti con l'itinerario formativo (crediti non formali).

  14. I crediti possono determinare, su decisione del comitato tecnico-didattico delle sedi regionali delle scuole di formazione, anche l'esonero dalla frequenza delle unità per le quali sono stati riconosciuti, consentendo, pertanto, accessi differenziati all'itinerario formativo; gli stessi possono essere accompagnati da un sistema complementare di debiti.

  15. Risulta consentito trasferire eventuali crediti formativi nell'ambito di itinerari simili.

  16. Gli itinerari formativi del CSI prevedono la concessione di 80 crediti formativi attraverso formazione applicata (corsi, seminari, laboratori, ecc.); gli altri 20 crediti formativi, indispensabili per il completamento dell'itinerario formativo, sono conseguibili come di seguito precisato:
    a) fino ad un massimo di 15 crediti formativi per la partecipazione attiva alla vita associativa in qualità di:
    - componente commissione tecnica dell'attività sportiva;
    - componente comitato tecnico-didattico delle scuole di formazione;
    - dirigente di comitato territoriale, regionale, nazionale;
    - dirigente di società sportiva;
    - allenatore;
    - animatore;
    - arbitro (incluso l'anno di tirocinio obbligatorio).
    b) fino ad un massimo di 3 crediti formativi per la partecipazione a sessioni formative quali incontri, seminari, serate associative, ecc., promosse dal comitato territoriale;
    c) 1 credito formativo per la partecipazione ad eventi di carattere territoriale (di massimo una settimana), in qualità di componenti dell'équipe tecnico-organizzativa;
    d) fino ad un massimo di 3 crediti formativi per la partecipazione ad eventi di carattere regionale (di massimo una settimana), in qualità di componenti dell'équipe tecnico-organizzativa;
    e) fino ad un massimo di 7 crediti formativi per la partecipazione ad eventi di carattere nazionale (di massimo una settimana), in qualità di componenti dell'équipe tecnico-organizzativa;
    f) fino ad un massimo di 10 crediti formativi per la partecipazione a corsi di formazione a distanza o multimediali (cd rom) promossi dalle sedi centrali delle scuole di formazione;
    g) fino ad un massimo di 2 crediti formativi per la partecipazione a iniziative formative non direttamente inerenti lo specifico itinerario formativo, promosse sia dalle scuole di formazione del CSI, sia da altre agenzie educative e formative;
    h) fino ad un massimo di 5 crediti formativi per la preparazione dell'esame, consistente obbligatoriamente in predisposizione e discussione di un elaborato scritto, simulazione di un'unità didattica, compilazione di un test e colloquio, secondo le indicazioni delle scuole di formazione del CSI.

  17. Qualora fossero conseguiti più di 100 crediti formativi, le sedi regionali delle scuole di formazione del CSI possono trasferire gli stessi, dietro richiesta dell'interessato, ad altro itinerario formativo comparabile.