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Regione Lombardia, da venerdì 8 maggio impianti sportivi aperti per la pratica di attività sportiva individuale all

07/05/2020

Il Presidente di Regione Lombardia ha integrato le precedenti disposizioni con l’Ordinanza regionale n.541 del 7 maggio 2020.

L'Ordinanza consente la riapertura di impianti, centri e siti sportivi dove praticare sport individuali all'aperto e prevede alcune disposizioni per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle strutture.

Questo il vademecum delle attività motorie e sportive ammesse riportato dal sito di Regione Lombardia

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Attività fisica e sportiva
È consentito svolgere attività motoria all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da motivi di lavoro, salute o necessità. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse. I sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente o in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito.
Dall’8 al 17 maggio negli impianti, centri e siti sportivi sono consentiti gli sport individuali all’aria aperta come ad esempio: golf, tiro con l’arco, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, canoa, ciclismo, tennis, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart etc.
Oltre all’accesso alle aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta è consentito solo l’accesso ai servizi igienici e alle aree di transito.
Non possono essere utilizzati spazi e servizi accessori, ad esempio: spogliatoi, docce, palestre, bar e ristoranti interni o negli spazi comuni.
I gestori dovranno garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, limitare gli ingressi, organizzare percorsi idonei e adottare tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (ad esempio tramite prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso della mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica. Rimane obbligatorio l'utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell'attività. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, o di un metro, se si tratta di semplice attività motoria.

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