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Norme attivitą


Norme per l'attività sportiva

 

REGOLAMENTI E NORME per l'ATTIVITA' SPORTIVA

Il Consiglio provinciale del CSI Lecco, per lo svolgimento della propria attività, da alcuni anni ha preso come punto di riferimento le nuove norme per l'attività sportiva che la Presidenza nazionale ha recentemente varato. Il testo completo lo si può scaricare dal sito internet del Comitato provinciale www.csi.lecco.it. Si invitano le Società sportive a prendere visione di tali norme, indispensabili per un corretto svolgimento dell’attività sportiva.

Qui di seguito, e più avanti anche nella trattazione specifica di ogni disciplina, vengono riportate le norme proprie che il Comitato di Lecco adotta ad integrazione di quelle del Nazionale, e quegli articoli che hanno subito cambiamenti o variazioni rispetto a come compaiono sul testo "Sport in Regola – Regolamenti nazionali dell’attività sportiva”, oppure vengono riportati nella loro stesura originale, data l'importanza della loro conoscenza.

Queste integrazioni e variazioni hanno validità ufficiale, in quanto i regolamenti dell'attività sportiva istituzionale organizzata dal Comitato territoriale sono approvati dai Coordinamenti tecnici regionali e nazionali.

 

PARTECIPAZIONE A PIU’ GARE E/O EVENTI SPORTIVI NELLA STESSA GIORNATA

Da alcuni anni, nonostante sia il CONI che le federazioni e gli enti di promozione sportiva l’abbiano cancellato, il nostro Comitato ha continuato a vietare, agli atleti, la partecipazione a più gare nella stessa giornata solare.

Il Consiglio Territoriale nella seduta del 29/07/22 ha deciso di togliere il divieto e di tramutarlo in un caloroso invito a fare in modo che la partecipazione di atleti a più gare nella stessa giornata solare non sia una consuetudine, ma una possibilità da utilizzare in caso di necessità e con una particolare attenzione all’età e alle capacità psicofisiche del singolo atleta.

 

Società con più squadre nella stessa categoria

Le società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati, con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

E’ consentito il “passaggio” di atleti da una squadra all’altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo “Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate al CSI.

 

TESSERAMENTO

La Società può tesserare un numero illimitato di atleti, dirigenti, accompagnatori entro la fine della fase eliminatoria.

Il termine ultimo e improrogabile perché il tesseramento sia valido anche per l'ammissione alle Finali regionali dei campionati nazionali sono i seguenti:

 

  • 28 febbraio per gli sport di squadra;
  • 30 aprile per gli sport individuali.

 

Inoltre le società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata:

Calcio a 11:                       numero massimo di 3 atleti

Calcio a 7:              numero massimo di 2 atleti

Calcio a 5:              numero massimo di 2 atleti

Pallavolo:               numero massimo di 2 atleti

Pallacanestro:       numero massimo di 2 atleti

 

 Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel rispetto dei divieti imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive. Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali, purché sia rispettato il numero minimo di partite da giocare prima delle finali provinciali.

 

Le richieste di tesseramento predisposte su appositi moduli devono essere presentate in data antecedente alla prima gara alla quale si intende prendere parte.

La C.A.SP. si riserva il diritto di accertare d'ufficio, in base alle segnalazioni pervenute, la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di falsificazione della tessera dei giocatori, oltre all'apertura di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli, la Società inadempiente sarà estromessa dalla manifestazione in corso e non potrà più presentare iscrizione ad altre manifestazioni per lo stesso anno sportivo.

L'eventuale riammissione della società è proposta dalla C.A.SP. ed è sottoposta a ratifica da parte dell'Organo competente del CSI.

 

CONTROLLO DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA’

Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell’altra squadra, può chiedere all’arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.

Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall’altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l’arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.

Le Società che non ritengono risolti, da tali decisioni, i motivi di dubbio avanzati, possono preannunciare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l’arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo.

In tal caso l’arbitro si regolerà nel modo seguente:

  • tratterrà le tessere CSI, o i relativi documenti sostitutivi, e le allegherà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata;
  • per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili (Ufficio che ha rilasciato il documento, numero e data del rilascio, funzionario che ha sottoscritto il documento….). Inviterà quindi la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno feriale utile successivo al Comitato CSI di competenza. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l’assunzione dei provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.

 

ASSENZA DELL'UNICO ARBITRO DESIGNATO

Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, in tutti i campionati e in tutte le discipline, le due squadre si devono accordare per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia, possibilmente tesserata CSI; in difetto di tale accordo, entrambe le squadre potranno avere partita persa. Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.

Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice, ma chiaro ed esauriente verbale, che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani.

 

TEMPO D'ATTESA

In riferimento all'articolo in oggetto, nelle fasi locali dei campionati nazionali, organizzate dal nostro Comitato il tempo di attesa di una squadra ritardataria viene così stabilito:

  • Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5: durata di un tempo di gioco.
  • Pallavolo: massimo 30 minuti.
  • Pallacanestro: massimo 30 minuti.

 

ASSISTENTI DI PARTE DEGLI ARBITRI, MESSI A DISPOSIZIONE DALLE SOCIETÀ

Ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro è equiparata a quella di calciatore. Qualora una delle società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva. In difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.

 

Nel campionato di Calcio a 5 l’obbligatorietà dell’unico assistente dell’arbitro deve essere osservata principalmente, dalla squadra ospitante. L’assistente di parte avrà il compito di segnalare quando il pallone esce dal terreno di gioco dalla parte in cui opera.

 

PUBBLICITÀ, EFFICACIA E PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DEL COMUNICATO UFFICIALE

In riferimento all'articolo in oggetto, che viene interamente adottato, nelle fasi locali dei campionati nazionali, organizzate dal nostro Comitato, il Comunicato Ufficiale viene messo a disposizione di tutte le società interessate con una delle seguenti modalità:

  • Affissione all’albo presso la sede del Comitato o le sedi zonali;
  • Pubblicazione sul sito web del Comitato (www.csi.lecco.it);
  • invio tramite posta elettronica.

 

EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale … (omissis)

La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale. (omissis)

 

FAIR PLAY

Dalla stagione sportiva 2016-17, in tutte le gare organizzate dal CSI Lecco (calcio, basket e volley) è obbligatorio il saluto, ad arbitri ed avversari, prima e a fine gara con le modalità previste per ogni disciplina. Alla squadra inadempiente (o ad entrambe) e su segnalazione arbitrale, dopo un primo richiamo, verrà applicata la sanzione prevista dal massimario.

 

SPOSTAMENTI DI GARE - DATA - ORARI

Non sono ammessi spostamenti di qualsiasi natura. Per motivi eccezionali verranno concessi spostamenti solamente se si rispetteranno le seguenti norme:

  • La richiesta di spostamento deve pervenire quindici giorni prima della data fissata in calendario, utilizzando il modello reperibile sul sito del comitato (csi.lecco.it/Regolamenti-Moduli/Moduli.html). Per la pallavolo provinciale esclusivamente tramite il sito internet (www.csi.lecco.it/Pallavolo/Richiesta_Spostamento_Gara.html)
  • La richiesta deve contenere l'accettazione delle due Società, la nuova data o il nuovo orario e la disponibilità del terreno di gioco;
  • La richiesta telefonica sarà valida solo se perverrà sempre quindici giorni prima della gara, e comunque dovrà essere seguita immediatamente dalla richiesta scritta.
  • La richiesta di spostamento comporta il versamento di una tassa di € 10,00 se effettuata nei termini di 15 gg. e di € 20,00 se effettuata oltre i termini.

 

Qualora alla data di stampa dei calendari non si possa rispettare il termine dei quindici giorni, suddetta prassi sarà valida comunque per spostamenti che riguardano le prime due o tre giornate di campionato dei calendari in oggetto.

Categoricamente non saranno effettuati spostamenti di calendario nella settimana precedente la gara se non per gravi motivi di forza maggiore. Motivi sicuramente diversi da gite oratoriane o scolastiche, feste paesane o parrocchiali, S. Cresime o altri impegni liturgici, o comunque tutto quello che, chiaramente, è programmabile per tempo e quindi non è un impedimento improvviso.

Non osservando le norme sopra indicate non si effettueranno spostamenti di alcun genere, e il risultato delle partite sarà dedotto, ovviamente, dal rapporto arbitrale che attesterà la presenza o meno di una o di entrambe le squadre.

Le commissioni tecniche, ribadendo l'intenzione di assicurare la maggiore linearità possibile allo svolgimento dei campionati, si riservano, per cause di forza maggiore, di sospendere o spostare gare in qualsiasi momento a loro insindacabile giudizio.

 

VARIE

L'iscrizione al Campionato o al Torneo sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.

 

Il C.S.I. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone e cose prima, durante e dopo la gara salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.