Giustizia sportiva
Regolamento per la Giustizia Sportiva
REGOLAMENTO GIUSTIZIA SPORTIVA 2009-2010
IL TESTO DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA E' RIPORTATO SUL SITO INTERNET DEL COMITATO (www.csi.lecco.it)
Per maggiore chiarezza, si riportano qui di seguito, le norme che riguardano l'esecutività delle sanzioni adottate dal Comitato di Lecco, nonché, per esteso, gli articoli del "Regolamento per la Giustizia Sportiva" che contengono le procedure per i reclami e i ricorsi.
ESECUTIVITA' DELLE SANZIONI
L'espulsione dal campo di un tesserato comporta l'automatica squalifica per una gara da scontarsi nella prima gara ufficiale immediatamente successiva a quella in cui il tesserato è stato espulso. Qualora i Giudici Unici adottino maggiori sanzioni, dedotte dal rapporto arbitrale, la loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.
Al giocatore che sconta una squalifica a seguito di una espulsione dal campo, non vengono depennate le eventuali ammonizioni subite precedentemente o, comunque, quelle che non hanno contribuito alla decisione arbitrale di espulsione dal terreno di gioco.
Il giocatore che abbia ricevuto, per qualsiasi motivo, QUATTRO ammonizioni (3 ammonizioni nel Calcio a 5) oppure un'ammonizione e un'ammonizione con diffida sarà squalificato per una giornata di gara, scontata la quale le precedenti ammonizioni costituiscono motivo di ulteriore recidività. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.
Le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati per somma di ammonizioni devono essere scontate a partire dal giorno in cui decorre l'efficacia dei provvedimenti disciplinari pubblicati sul Comunicato Ufficiale.
RECLAMI E RICORSI
Art. 47. Le Società Sportive che intendono proporre reclamo devono presentare all'arbitro, a fine gara, una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione di un reclamo; il preannuncio di reclamo può essere anche fatto pervenire al giudice di merito entro le ore 20,00 del giorno successivo alla disputa della gara o del primo giorno non festivo con le modalità previste. In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata.
Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio con le modalità e nei termini di cui al comma precedente.
Art. 51. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente.
Ciascuna società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un’intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasione di fasi regionali o nazionali o di concentramenti)
Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
Reclami
Art. 73. I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.
Art. 74. La società sportiva che intende proporre un reclamo deve preannunciare lo stesso mediante “riserva scritta” da presentare all'arbitro al termine della disputa della gara cui il reclamo stesso si riferisce o al Comitato CSI entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47.
La “riserva scritta” da presentarsi all'arbitro va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal capitano della squadra; il preannuncio presentato in Comitato dal legale rappresentante della società.
Il “preannuncio di reclamo” può essere presentato direttamente nella sede del Comitato o inviato per telegramma, fonogramma, fax o e-mail; è escluso l'invio tramite la posta, ivi compresa la posta celere, la posta prioritaria o la raccomandata.
Art. 75. Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui al precedente art. 51.
Reclami su eventuali posizioni irregolari degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.
Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante della società con le modalità di cui al precedente art. 51 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla società controinteressata.
Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento (nota del comitato: anche se la società ha il conto aperto) e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.
Art. 76. Per l'invio del reclamo all'organo di giustizia sportiva e alla società controparte si può utilizzare, una delle seguenti modalità:
· consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della società destinatari;
· raccomandata;
· fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l’invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;
· E-mail: gli atti vanno inviati all’indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l’invio è avvenuto dall’e-mail notificato al CSI all’atto dell’affiliazione e/o dell’iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l’invio all’indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all’atto dell’affiliazione e/o dell’iscrizione alla manifestazione.
La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.
Istanze di revisione
Art. 78. In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.
Art. 79. L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.
Art. 80. L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in un giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
Qualora si riferisca al risultato di una gara copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla CGR.
L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo 51; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.
Art. 81. Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell’art. 76.
TASSE RECLAMO A.S. 2009-2010 (nota a cura del Comitato di Lecco: la tassa reclamo deve essere appositamente versata anche dalle Società che hanno il conto aperto) Reclami proposti agli Organi di prima istanza Giudice Unico del Comitato € 50,00 Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale) € 50,00 Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato € 60,00 Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante € 60,00 Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale € 60,00 Appelli proposti agli Organi di seconda istanza Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per l'attività locale) € 100,00 Appello alla Commissione Giudicante Nazionale (per l'attività regionale e nazionale) € 100,00 Ricorsi proposti davanti all CNGS € 150,00


